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Notifica preliminare: quando è obbligatoria, chi la manda, cosa contiene

La notifica preliminare (art. 99 del D.Lgs 81/2008) va inviata prima dell'apertura del cantiere in due casi: quando sono previste più imprese esecutrici, anche non contemporanee, oppure con una sola impresa se l'entità presunta raggiunge i 200 uomini-giorno. La manda il committente o il responsabile dei lavori ad ASL e Ispettorato del lavoro, e una copia va affissa in cantiere in modo visibile. Qui sotto: i 13 dati che deve contenere (allegato XII), come si invia oggi, e gli errori che costano.

di Nicola Busca, trent'anni di cantieri · Aggiornato il 4 agosto 2026

Quando scatta, esattamente

  • Più imprese esecutrici previste, anche non contemporanee: notifica sempre, a prescindere dalla dimensione del cantiere.
  • Una sola impresa ma almeno 200 uomini-giorno di entità presunta: notifica anche senza coordinatori. Se non sai il tuo numero, il calcolatore degli uomini-giorno te lo dice in trenta secondi.
  • Cantiere che cambia in corsa: partito con una sola impresa e sotto soglia, se entra una seconda impresa la notifica va fatta in quel momento.

Attenzione alla distinzione che confonde quasi tutti: i coordinatori (CSP/CSE) scattano con la presenza di più imprese; la notifica ha un caso in più, quello dei 200 uomini-giorno con impresa unica. Un cantiere può dover fare la notifica senza dover nominare nessun coordinatore.

Chi la invia, a chi, e l'obbligo che quasi tutti dimenticano

La invia il committente o il responsabile dei lavori (non l'impresa: se la mandi tu per conto del cliente, fatti dare l'incarico per iscritto) alla ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro competenti per territorio, prima dell'inizio dei lavori. In quasi tutte le regioni oggi si trasmette per via telematica, dai portali regionali dedicati. E il comma 2 aggiunge l'obbligo che si dimentica sempre: copia della notifica va affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. Il posto giusto è accanto al cartello di cantiere. In caso di variazioni (nuove imprese, date, importi) vanno trasmessi gli aggiornamenti.

I 13 dati dell'allegato XII

  • Data della comunicazione
  • Indirizzo del cantiere
  • Committente (nome, codice fiscale, indirizzo)
  • Natura dell'opera
  • Responsabile dei lavori, se nominato
  • Coordinatore per la progettazione (CSP), dove previsto
  • Coordinatore per l'esecuzione (CSE), dove previsto
  • Data presunta di inizio dei lavori
  • Durata presunta dei lavori
  • Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere
  • Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi
  • Identificazione delle imprese già selezionate
  • Ammontare complessivo presunto dei lavori

Il testo integrale dell'allegato è pubblico: allegato XII al D.Lgs 81/2008. Nota il legame con gli altri conti del cantiere: l'ammontare dei lavori e il numero di lavoratori dichiarati qui sono gli stessi numeri su cui poi si misura la congruità della manodopera. Dichiararli a caso significa prepararsi una contestazione.

La notifica non è un modulo: è la prima dichiarazione ufficiale dei numeri del tuo cantiere. Tutto quello che dichiari qui, qualcuno lo ricontrollerà dopo.

Gli errori che costano

Farla dopo l'apertura: va inviata prima; il cantiere già aperto senza notifica è il rilievo più facile che un ispettore possa fare. Dimenticare gli aggiornamenti: entra un subappaltatore nuovo e la notifica resta quella vecchia; in un controllo, l'impresa presente ma non notificata è una domanda a cui il committente deve rispondere. Non affiggerla: la copia in cantiere è un obbligo, non una cortesia. Sottostimare gli uomini-giorno per stare sotto i 200: il conteggio comprende subappaltatori e autonomi, e i numeri veri emergono comunque dalle denunce alle Casse Edili.

Domande frequenti

La notifica preliminare serve anche nei lavori privati?

Sì: l'obbligo dipende da imprese e uomini-giorno, non dalla natura pubblica o privata del committente. Una ristrutturazione privata con impresa edile più elettricista più idraulico è un cantiere con più imprese: notifica dovuta.

Chi la deve inviare, il committente o l'impresa?

Il committente o il responsabile dei lavori. L'impresa può predisporla o inviarla per conto del committente, ma la titolarità dell'obbligo resta sua: se lo fai per il tuo cliente, fatti dare l'incarico per iscritto.

Cosa rischia chi non la fa?

Sanzioni amministrative a carico del committente o del responsabile dei lavori, e un cantiere che parte già segnato agli occhi dell'organo di vigilanza. In più, in molti Comuni la notifica (dove dovuta) è richiesta già al deposito del titolo edilizio: senza, la pratica non parte.

Va aggiornata se cambia qualcosa?

Sì: l'art. 99 prevede la trasmissione degli aggiornamenti. I casi tipici: entra una nuova impresa o un subappaltatore, cambiano le date, cambia l'ammontare dei lavori. La versione aggiornata sostituisce quella affissa in cantiere.

I numeri della notifica, presi dal cantiere vero

Dentro Portante l'ammontare dei lavori, le imprese in cantiere e le ore delle squadre stanno già nella commessa: i numeri che dichiari sono quelli che poi difendi, alla congruità e ai controlli.

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