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Cartello di cantiere: cosa ci va scritto, e il modello da stampare

Il cartello di cantiere è obbligatorio e i dati che deve riportare sono sempre gli stessi: oggetto dei lavori, estremi del titolo edilizio, committente, progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice e, dove c'è un coordinatore, i nomi della sicurezza. Qui sotto trovi l'elenco completo campo per campo e un modello che compili in pagina e stampi in A4: niente Excel da scaricare, niente email da lasciare.

di Nicola Busca, trent'anni di cantieri · Aggiornato il 3 agosto 2026

Da dove nasce l'obbligo (con gli articoli precisi)

Quattro fonti che si sommano. Il Testo unico dell'edilizia: l'art. 20, comma 6 del DPR 380/2001 prescrive l'esposizione degli estremi del titolo abilitativo, e l'art. 27, comma 4 è la base della vigilanza; i dettagli (dimensioni, posizione) li fissa il regolamento edilizio comunale. Il Testo unico sicurezza: l'art. 90, comma 7 del D.Lgs 81/2008 impone di indicare nel cartello i nominativi dei coordinatori CSP e CSE, dove previsti; e l'art. 99, comma 2 aggiunge un obbligo che quasi tutti dimenticano: copia della notifica preliminare va affissa in maniera visibile in cantiere, accanto al cartello. Nei lavori pubblici: il cartello ha dimensioni minime standard (1 metro per 2, dalla circolare ministeriale 1729/UL del 1990) e l'art. 119, comma 13 del nuovo codice appalti (D.Lgs 36/2023) impone di indicare tutte le imprese subappaltatrici. La sostanza per chi lavora: il cartello mancante o incompleto è la prima cosa che un controllo vede, ancora prima di entrare in cantiere.

I dati, campo per campo

  • Oggetto dei lavori: cosa si sta costruendo o ristrutturando.
  • Titolo edilizio: tipo (permesso di costruire, SCIA, CILA), numero e data.
  • Committente: chi ha ordinato i lavori.
  • Progettista (e, se diversi, progettista architettonico e strutturale).
  • Direttore dei lavori.
  • Impresa esecutrice: ragione sociale completa; se ci sono subappaltatori, anche loro.
  • Responsabile di cantiere / capocantiere.
  • Coordinatore per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione (CSE), dove previsti.
  • Inizio e fine presunta dei lavori.
  • Importo dei lavori: obbligatorio nei pubblici, spesso richiesto dai regolamenti comunali nei privati.
  • Collaudatore, dove previsto.
  • Accanto al cartello: copia della notifica preliminare affissa, quando la notifica è dovuta (art. 99, comma 2, D.Lgs 81/2008). Se non sai se è dovuta: il conto degli uomini-giorno te lo dice.

Compila e stampa il cartello

Scrivi nei campi: il cartello qui sotto si riempie da solo. Poi premi Stampa: esce SOLO il cartello, in A4 orizzontale se lo imposti dalla finestra di stampa. I dati restano nel tuo browser: da qui non parte niente.

CARTELLO DI CANTIERE

Esposto ai sensi del DPR 380/2001, del regolamento edilizio comunale e, ove previsto, del D.Lgs 81/2008
Oggetto dei lavori 
Titolo edilizio 
Committente 
Progettista 
Direttore dei lavori 
Impresa esecutrice 
Responsabile di cantiere 
Coordinatore sicurezza 
Inizio e fine presunta lavori 
Importo dei lavori 

I tre errori che si vedono da fuori

Il cartello vecchio: la variante ha cambiato il direttore dei lavori o l'impresa, il cartello no. In un controllo, un cartello non aggiornato vale come mancante. Il subappaltatore fantasma: in cantiere lavora un'impresa che sul cartello non c'è. È il modo più rapido per trasformare un sopralluogo di routine in una verifica vera. Le date scadute: la fine presunta è passata da sei mesi e il cartello è ancora lì: per chi controlla è un invito a chiedere della proroga.

Il cartello è la faccia del cantiere: chi controlla decide lì davanti, in trenta secondi, che impresa sei.

Domande frequenti

Il cartello di cantiere è sempre obbligatorio?

Sì, per i lavori soggetti a titolo edilizio: gli estremi del titolo e i soggetti responsabili devono essere visibili. Le modalità esatte (dimensioni, posizione) le fissa il regolamento edilizio del Comune, e nei lavori pubblici il capitolato. Per interventi minimi in edilizia libera il cartello può non essere richiesto: fa fede il regolamento comunale.

Che sanzioni rischio senza cartello?

Più di quanto si creda: quando l'esposizione è prescritta dal titolo o dal regolamento edilizio, la mancanza (o l'illeggibilità) può integrare la contravvenzione dell'art. 44, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001, con ammenda fino a 10.329 euro: è una sanzione penale, non una multa. A questa si aggiungono le sanzioni amministrative comunali. E il costo indiretto: il cartello mancante attira il controllo su tutto il resto, dalla notifica preliminare al DURC.

Chi deve materialmente esporlo?

La responsabilità dell'esposizione ricade sul titolare del permesso (committente) e sull'impresa: in pratica lo prepara e lo monta l'impresa esecutrice prima dell'apertura del cantiere, e lo aggiorna quando cambiano i soggetti.

Il modello di questa pagina dove salva i dati?

Da nessuna parte: i campi vivono solo nel tuo browser e la stampa avviene in locale. Niente email, niente registrazione, niente dati che partono.

I documenti del cantiere, tutti in un posto

Dentro Portante ogni commessa ha il suo fascicolo: titoli, notifica, DURC, subappaltatori e scadenze con la loro fonte. Il cartello lo stampi da qui; il resto non lo cerchi più.

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