Dicitura reverse charge in edilizia: cosa si scrive in fattura
Dicitura reverse charge in edilizia: in fattura sono due parole, inversione contabile. Quando si applica, quale codice natura usare e cosa cambia dal 2027.
di Nicola Busca, trent'anni di cantieri · Aggiornato il 4 settembre 2026
Con il reverse charge la dicitura obbligatoria in fattura sono due parole: inversione contabile. La fattura si emette senza addebito dell'imposta, l'imponibile resta intero, e l'IVA la mette chi riceve, integrando il documento con l'aliquota e l'imposta. Il riferimento all'articolo di legge la norma lo chiama eventuale: puoi scriverlo, non sei obbligato a scriverlo.
Lo dice l'articolo 17, quinto comma, del DPR 633/1972, nel testo in vigore al 4 settembre 2026: la fattura va emessa senza addebito d'imposta, con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma, e va integrata dal cessionario con l'aliquota e la relativa imposta. Il testo si legge su normattiva.it, aperto il 4 settembre 2026.
Nel file della fattura elettronica quella riga non basta: l'aliquota va valorizzata a zero e al suo posto entra il codice natura, N6.3 per il subappalto edile e N6.7 per pulizia, demolizione, impianti e completamento sugli edifici.
Questa pagina la scriviamo noi di Portante, che facciamo software per imprese edili. La consulenza fiscale non la facciamo e non è mestiere nostro: se quel lavoro ci rientra lo decide il tuo commercialista. Qui c'è la riga da scrivere, la casella da riempire e la fonte istituzionale accanto a ogni frase.
Qual è la dicitura esatta da mettere in fattura?
Ci sono due parole, e sono le uniche che la legge nomina: inversione contabile. Tutto il resto che vedi sulle fatture degli altri è contorno, utile a chi legge ma non richiesto dalla norma.
La riga completa che gira di più nei cantieri è questa: «Operazione senza addebito d'imposta soggetta a inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del DPR 633/1972». Va benissimo, ma chi scrive solo «inversione contabile» ha già fatto quello che la legge chiede.
Una precisione da avere in tasca quando ne parli col commercialista: il testo di legge non scrive «comma 6», scrive «sesto comma». È la stessa cosa e si cita in tutti e due i modi.
Serve scrivere anche l'articolo di legge?
No, non è obbligatorio. La norma parla di «eventuale indicazione della norma», ed eventuale vuol dire che puoi metterla o lasciarla fuori. Chi la mette lo fa per cortesia verso chi riceve la fattura, che così sa subito da dove viene il regime e non deve indovinarlo.
C'è però un motivo pratico per non stamparla una volta sola dentro il modello e dimenticarla lì. Quello che ti frega non è il fisco: è una riga di legge stampata una volta e mai più riaperta. Il numero di quell'articolo cambia il 1 gennaio 2027, e un modello che nessuno riapre continua a stampare il numero vecchio per anni.
Quando si applica il reverse charge in edilizia?
Dipende da due cose diverse, e vale la pena tenerle separate: il rapporto contrattuale, oppure il tipo di lavorazione.
La prima strada è il subappalto. L'articolo 17, sesto comma, lettera a) del DPR 633/1972 la applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori verso le imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, o verso l'appaltatore principale o un altro subappaltatore.
La seconda strada è la lavorazione, e non ha bisogno di nessun subappalto. La lettera a-ter) dello stesso comma la applica «alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»: qui conta cosa fai, non con chi hai firmato.
Su questa seconda strada l'Agenzia delle Entrate è esplicita nella circolare 14/E del 27 marzo 2015: per la lettera a-ter) l'inversione contabile si applica «a prescindere: dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti; dalla tipologia di attività esercitata», e il perimetro si individua guardando i codici ATECO 2007. Quella della lettera a), scrive la stessa circolare, «continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto». Si scarica dal sito dell'Agenzia delle Entrate, aperta il 4 settembre 2026.
| Situazione | Norma oggi | Codice natura | Cosa scrivi in fattura |
|---|---|---|---|
| Sei subappaltatore edile per l'appaltatore o per un altro subappaltatore | art. 17, sesto comma, lett. a) DPR 633/1972 | N6.3 | inversione contabile |
| Fai pulizia, demolizione, impianti o completamento su un edificio, per un'impresa | art. 17, sesto comma, lett. a-ter) DPR 633/1972 | N6.7 | inversione contabile |
| Sei appaltatore diretto del committente, fuori dalle lavorazioni della lett. a-ter) | regime ordinario | nessuno | l'IVA la esponi |
| Il cliente è un privato | regime ordinario | nessuno | l'IVA la esponi |
Quale codice natura si usa nella fattura elettronica?
Dipende dalle due strade di prima. Per il subappalto edile il codice è N6.3, che le specifiche tecniche descrivono come inversione contabile per il subappalto nel settore edile. Per pulizia, demolizione, impianti e completamento il codice è N6.7, descritto come inversione contabile per le prestazioni del comparto edile e dei settori connessi.
Le descrizioni stanno nelle specifiche tecniche del formato della fattura elettronica pubblicate su fatturapa.gov.it, pagina 56, aperte il 4 settembre 2026. Lì c'è anche la regola sull'aliquota: nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero.
Non è un dettaglio da programmatori. Una fattura scartata è un incasso che slitta di settimane, e in cantiere non se ne accorge nessuno. La fattura è l'ultimo anello del controllo di commessa mentre il cantiere è aperto: se si ferma il documento, si ferma la cassa di quel lavoro.
Il numero dell'articolo cambia il 1 gennaio 2027?
Sì, e conviene saperlo adesso. Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, cioè il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, riscrive tutto l'impianto. L'articolo 170 abroga gli articoli da 1 a 17 del DPR 633/1972, e l'articolo 171 fissa la data: «Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027».
Da quel giorno la stessa regola si legge nell'articolo 64 del testo unico, «Debitore d'imposta». L'annotazione «inversione contabile» resta identica al quinto comma, il subappalto edile resta alla lettera a) del sesto, e la vecchia lettera a-ter) di pulizia, demolizione, impianti e completamento diventa la lettera c).
Attenzione a una cosa che spaventa se la incontri da solo: aprendo oggi la pagina dell'articolo 17 su normattiva può comparire la scritta che l'articolo è abrogato dal decreto legislativo 10 del 2026. Non vuol dire che oggi non valga: l'articolo 170 fa decorrere le abrogazioni dalla data dell'articolo 171, cioè il 1 gennaio 2027.
Chi decide se quella prestazione ci rientra?
Non lo decide il programma con cui fai le fatture, e non lo decide questa pagina. Lo decide il tuo commercialista, operazione per operazione, perché la stessa impresa nella stessa settimana può fatturare un lavoro in inversione contabile e uno con l'IVA esposta.
Il motivo sta nei codici ATECO della circolare 14/E, dove i confini sono fini. La preparazione del cantiere, per dire, l'Agenzia la tiene fuori: non è riferibile al completamento ma alla fase propedeutica della costruzione. Distinzioni da fare col documento aperto, non a memoria.
Un programma serio ti mette davanti i regimi e si ricorda quale avevi usato l'ultima volta con quel cliente. Quale mettere su questa fattura resta al commercialista.
Cosa cambia in cassa quando fatturi senza IVA
Se lavori quasi solo in subappalto, le tue fatture escono senza IVA. I materiali, il nolo e il gasolio che compri tu, invece, l'IVA ce l'hanno. Quell'imposta la paghi ai fornitori e non hai imposta incassata con cui compensarla, perché non ne incassi. È la conseguenza aritmetica della regola che hai letto sopra.
L'IVA a credito si accumula, e quei soldi restano fermi finché non li chiedi indietro o non li compensi. Come e quando farlo è lavoro del commercialista. Quello che riguarda te è saperlo prima di firmare una commessa che ti tiene in subappalto per mesi, non a dichiarazione fatta.
Cosa non facciamo, detto prima che lo scopri tu
Non facciamo consulenza fiscale. Non ti diciamo noi se quel lavoro va in reverse charge, non compiliamo la tua dichiarazione IVA e non teniamo la tua contabilità: quella resta al tuo commercialista.
Non siamo un programma di contabilità. Portante è il gestionale per imprese edili italiane: CRM commerciale, preventivi dai costi veri, cantieri, SAL, ordini, squadre e margine di commessa in tempo reale. Nato da trent'anni di cantiere. Il mestiere che facciamo è il controllo di commessa mentre il cantiere è aperto: la fattura nasce dal SAL e il costo si attacca alla commessa giusta, non si tiene la partita doppia.
E se cerchi diciture pronte da incollare senza guardare la lavorazione, qui non ci sono: una riga giusta su una fattura sbagliata resta una fattura sbagliata.
Domande frequenti
Che dicitura si mette in fattura con il reverse charge in edilizia?
Ci sono due parole obbligatorie, inversione contabile, da scrivere sulla fattura emessa senza addebito d'imposta. Il riferimento all'articolo la norma lo chiama eventuale, quindi si può aggiungere ma non è richiesto. Fonte: articolo 17, quinto comma, DPR 633/1972 su normattiva.it, aperto il 4 settembre 2026.
Il reverse charge si applica solo in subappalto?
No. In subappalto si applica per la lettera a) del sesto comma. Ma per pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento su edifici si applica per la lettera a-ter), e lì la circolare 14/E del 27 marzo 2015 dice che vale a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti.
Si applica il reverse charge quando il cliente è un privato?
No. La norma tiene al pagamento dell'imposta il cessionario «se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato»: un privato non lo è, quindi la fattura esce con l'IVA esposta come sempre. Fonte: articolo 17, quinto comma, DPR 633/1972.
Che codice natura devo mettere, N6.3 o N6.7?
Dipende da quale delle due strade stai percorrendo: N6.3 segue la lettera a), quella del subappalto, N6.7 segue la lettera a-ter), quella delle lavorazioni. Se la fattura è in subappalto ma la lavorazione è pulizia o impianti, è il caso da portare al commercialista prima di emetterla.
Il reverse charge vale anche se sono in regime forfetario?
No. La circolare 14/E del 27 marzo 2015 scrive che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario.
Vale anche verso il contraente generale?
Dipende dalla lettera. Per la lettera a) il testo di legge esclude le prestazioni rese verso un contraente generale a cui il committente affida la totalità dei lavori. Per la lettera a-ter) quell'esclusione non c'è.
La fattura in reverse charge la deve rifare chi la riceve?
No, non la rifà: la integra. La norma dice che il documento va integrato dal cessionario con l'aliquota e la relativa imposta e annotato nei registri, entro il mese di ricevimento o comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
P.S. Se da questa pagina ti porti via una cosa sola, portati via che il numero dell'articolo scade. Le due parole obbligatorie restano quelle, ma il riferimento normativo stampato nel tuo modello di fattura va riaperto una volta, prima del 1 gennaio 2027.
Pagina aggiornata il 4 settembre 2026.
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