La risposta breve
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio da anni e lo è ancora oggi, per chi lavora in regime di appalto o subappalto: se in cantiere trovano una persona senza, la sanzione per il datore di lavoro è da circa 142 a circa 712 euro per ciascun lavoratore (l'importo originario di 100-500 euro è stato rivalutato negli anni, da ultimo nel 2023). Questo vale adesso, indipendentemente da qualsiasi novità.
Il "badge di cantiere" nuovo non è un altro documento: è lo stesso tesserino, con in più un codice univoco anticontraffazione. Lo prevede il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025 n. 198, in vigore dal 31 dicembre 2025.
Ma non è ancora operativo. La legge rimanda a un decreto ministeriale che deve stabilire come sarà fatto: doveva arrivare entro il 1° marzo 2026 e a luglio 2026 non è stato pubblicato. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro lo ha scritto nero su bianco nella circolare n. 1 del 23 febbraio 2026: la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge è subordinata all'adozione di quel decreto.
Tre cose che leggerai in giro e che non sono vere
"Il D.Lgs 159/2025". Non esiste. È un Decreto-Legge, il n. 159 del 31 ottobre 2025, poi convertito in legge. Sembra pedanteria, ma se chi ti spiega la norma sbaglia gli estremi della norma, vale la pena chiedersi cos'altro ha copiato senza verificare.
"Il badge sostituisce il tesserino". No. L'Ispettorato precisa che il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista: le aggiunge una caratteristica, il codice univoco anticontraffazione.
"Deve essere digitale, con NFC o QR code". A livello nazionale il formato digitale è una facoltà: la norma dice che la tessera è resa disponibile al lavoratore "anche" in modalità digitale. NFC e QR code sono previsti da un provvedimento diverso, che riguarda solo una zona d'Italia (vedi sotto).
L'unico caso in cui il badge digitale è già obbligatorio
C'è, ed è circoscritto: i cantieri, pubblici e privati, della ricostruzione post-sisma 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lì il badge digitale è obbligatorio dal 13 maggio 2026 per decreto del Commissario straordinario (n. 332 del 13 aprile 2026), con lettura tramite NFC e QR code come alternativa, e una fase di monitoraggio fino a fine 2026. Se non lavori in quei cantieri, questo non ti riguarda.
Due cose che invece sono già in vigore, e in pochi le sanno
1. Se hai meno di dieci dipendenti, il registro vidimato non ti salva più. Per anni le imprese più piccole hanno potuto assolvere l'obbligo annotando i lavoratori su un registro di cantiere vidimato, invece di dare il tesserino a ognuno. Quella possibilità è stata abrogata dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024): oggi il Testo Unico non prevede più nessuna deroga legata alla dimensione dell'impresa. In rete si trovano ancora decine di articoli che spiegano il registro come se fosse valido: se ti sei regolato così, sei scoperto senza saperlo.
2. La notifica preliminare è cambiata. Dal 31 ottobre 2025 va indicato il codice fiscale o la partita IVA delle imprese e quali di esse operano in regime di subappalto. Questa parte è immediatamente operativa, non aspetta nessun decreto attuativo, e si applica alle notifiche trasmesse da quella data in poi.
Chi sarà obbligato, quando il decreto arriverà
Qui la norma è più larga di quanto molti immaginano. Secondo l'Ispettorato riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, anche se non sono imprese edili. Quindi anche l'elettricista, l'idraulico, chi monta i ponteggi.
Non ci sono soglie: né di dimensione dell'impresa, né di importo dei lavori. Il criterio è operare in cantiere in appalto o subappalto, non il codice di attività. E i lavoratori autonomi sono espressamente dentro, non fuori.
Cosa deve contenere il tesserino, per legge
Poco e preciso: fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (Testo Unico sicurezza, art. 26 comma 8), più la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 della Legge 136/2010). Per i lavoratori autonomi serve anche l'indicazione del committente, e devono provvedere da soli, a proprie spese.
Nota utile: mansione, numero identificativo e data di scadenza vengono spesso presentati come obbligatori, ma non sono previsti dalla norma. Se il tuo fornitore di tesserini te li vende come obbligo di legge, sta arrotondando.
Quanto rischi davvero, oggi
Sul tesserino, la sanzione a carico del datore di lavoro e dei dirigenti è da circa 142 a circa 712 euro per ogni lavoratore trovato senza. L'importo scritto nel Testo Unico era 100-500 euro, ma le sanzioni sulla sicurezza sono state rivalutate più volte, da ultimo con un aumento del 15,9% deciso nel 2023: chi cita ancora i vecchi importi sta leggendo una versione datata.
C'è anche una sanzione a carico del lavoratore che non lo espone, da circa 71 a circa 427 euro, e vale anche per gli autonomi. Il nuovo decreto del 2025, invece, non ha creato nessuna sanzione nuova per il badge: ha esteso l'ambito di quella esistente.
Nel frattempo, sul contorno, due cose si sono invece inasprite davvero: per chi opera senza patente a crediti o sotto la soglia minima di crediti, la sanzione ha un minimo di 12.000 euro con esclusione dai lavori pubblici per sei mesi (per le violazioni dal 31 ottobre 2025); e dal 1° gennaio 2026 scatta la decurtazione di cinque crediti per ciascun lavoratore irregolare, a prescindere dalle giornate.
Cosa conviene fare adesso
Non comprare hardware oggi. Finché il decreto ministeriale non definisce come sarà fatto il badge, qualsiasi lettore, tornello o tessera acquistata adesso rischia di non essere conforme domani. Chi te lo vende come "obbligatorio" sta correndo più della legge.
Metti in ordine il tesserino che hai già. Quello è obbligatorio adesso, e la sanzione è reale. Controlla che ogni persona in cantiere ne abbia uno, compresi i lavoratori delle imprese in subappalto.
Comincia a registrare le presenze come si deve. Non per il badge: perché ti serve comunque. Le ore della squadra sono il costo più grosso del cantiere e la voce che più spesso non entra nella contabilità di commessa. Chi ha già le ore in ordine, il giorno in cui il decreto uscirà, dovrà solo aggiungere un codice a un processo che già funziona. Chi non le ha, dovrà costruire tutto di corsa.
Sulla tecnologia di rilevazione, vacci piano e fatti consigliare. Se pensi a GPS, geolocalizzazione o impronte digitali per registrare le presenze, sappi che lì entrano in gioco le regole sui controlli a distanza dei lavoratori e la protezione dei dati personali. Non è un dettaglio: il legislatore stesso ha previsto che il futuro decreto sia adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, proprio perché il nodo esiste. Prima di installare qualcosa, parlane con il tuo consulente del lavoro.
Domande frequenti sul badge di cantiere
Il badge di cantiere è obbligatorio nel 2026?
La norma che lo prevede è in vigore (Decreto-Legge 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025), ma l'obbligo operativo no: manca il decreto ministeriale che deve definirne le caratteristiche, atteso entro il 1° marzo 2026 e non ancora pubblicato a luglio 2026. Resta invece pienamente obbligatorio il tesserino di riconoscimento, che esiste da anni. Unica eccezione già operativa: i cantieri della ricostruzione post-sisma 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dove il badge digitale è obbligatorio dal 13 maggio 2026 per decreto commissariale.
Il tesserino di carta che uso oggi va ancora bene?
Sì. Il tesserino di riconoscimento previsto dal Testo Unico sulla sicurezza resta l'obbligo in vigore, e finché non esce il decreto attuativo non cambia nulla. Quando il decreto arriverà, al tesserino si aggiungerà un codice univoco anticontraffazione: sarà lo stesso documento con una caratteristica in più, non un documento diverso.
Ho meno di dieci dipendenti: posso usare il registro di cantiere vidimato?
No, non più. Quella possibilità esisteva per le imprese sotto i dieci dipendenti, ma è stata abrogata dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024) e il Testo Unico non prevede più deroghe legate alla dimensione dell'impresa. Oggi ogni lavoratore deve avere il suo tesserino. Attenzione: in rete circolano ancora molte guide che descrivono il registro vidimato come valido, ed è uno dei motivi per cui alcune imprese piccole si trovano sanzionate pur pensando di essere in regola.
Vale anche per l'elettricista che viene in cantiere due giorni?
Quando il decreto sarà operativo, sì. L'Ispettorato del Lavoro ha chiarito che riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantiere in regime di appalto o subappalto, anche se non sono imprese edili. Non ci sono soglie di dimensione o di importo dei lavori.
Devo comprare lettori o tornelli adesso?
No, e conviene aspettare. Le caratteristiche tecniche del badge saranno definite dal decreto ministeriale che ancora manca: qualsiasi attrezzatura comprata oggi potrebbe non essere conforme domani. Quello che ha senso fare subito è un'altra cosa: avere il tesserino in regola per tutti, compresi i subappaltatori, e registrare le ore di cantiere in modo ordinato.
Se metto il GPS sul telefono degli operai per le presenze, rischio qualcosa?
È un terreno delicato, perché entrano in gioco le regole sui controlli a distanza dei lavoratori e la disciplina sulla protezione dei dati personali, soprattutto se si parla di geolocalizzazione continua o di dati biometrici. Non è una scelta da fare da soli: valutala con il tuo consulente del lavoro prima di attivare qualsiasi sistema. Che il tema sia serio lo dice la norma stessa, che prevede il coinvolgimento del Garante privacy nella definizione delle regole del badge.
Quanto rischio se trovano un lavoratore senza tesserino?
Per il datore di lavoro la sanzione è da circa 142 a circa 712 euro per ciascun lavoratore: l'importo base previsto dal Testo Unico era 100-500 euro, ma le sanzioni sulla sicurezza sono state rivalutate più volte, da ultimo con un aumento del 15,9% deciso nel 2023. C'è anche una sanzione a carico del lavoratore che non espone il tesserino, da circa 71 a circa 427 euro. Il decreto del 2025 non ha introdotto sanzioni nuove per il badge: ha esteso quelle esistenti ai nuovi ambiti che verranno individuati.
Contenuto aggiornato a luglio 2026 sulla base del Decreto-Legge 159/2025 convertito dalla Legge 198/2025, della circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 e del decreto del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 n. 332/2026. La materia è in evoluzione e il decreto attuativo può cambiare il quadro: questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere del tuo consulente del lavoro.
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